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PERMESSO DI COSTRUIRE CONDIZIONATO [11/03/2010]

Un altro “macigno” sul già complesso e macchinoso iter autorizzativo italiano, necessario al rilascio di Permessi di Costruire nell’ambito  Edilizio.

 

Infatti a partire dal primo Gennaio 2010 le pratiche istruttorie relative alle nuove costruzioni/ ristrutturazioni/Ampliamenti,manutenzione edilizia in genere ,che comunque in un certo qual modo alterino l’aspetto esteriore dell’edificio primario,  in concomitanza con fiumi , torrenti , fossi demaniali e all’interno dei centri Storici rendono necessario e obbligatorio oltre che la già consolidata autorizzazione paesaggistica (rilasciata da un professionista preposto comunale) anche la richiesta di autorizzazione alla Territoriale soprintendenza.

 

Il suo ruolo diventa quindi decisivo per il rilascio dei Permessi di Costruire condizionati da vincolo paesaggistico in quanto Finora la soprintendenza interveniva solo successivamente il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica  e nel caso ritenesse annullarla. Dal 1° Gennaio invece , scende in campo prima del rilascio dell’autorizzazione comunale , deve esprimere un parere vincolante sulla compatibilità paesaggistica dell’intervento.

 

La nuova procedura dunque prevede che l’amministrazione comunale  che riceve la domanda di autorizzazione paesaggistica  , verificata la completezza della documentazione , compiuta l’istruttoria e acquisito il parere del preposto o della commissione al paesaggio , trasmetta la domanda e la documentazione allegata alla territoriale sovrintendenza entro 40 giorni dall’acquisizione. Il parere del sovrintendente deve essere reso entro 45 giorni dalla ricezione degli atti , nei successivi 20 giorni l’amministrazione competente (comune) deve rilasciare l’autorizzazione paesaggistica o il preavviso di diniego. Nell’eventualità che  la preposta sovrintendenza non dovesse nei termini indicati rendere il suo parere ,l’amministrazione competente (comune) può convocare una conferenza di servizi , alla quale la soprintendenza partecipa o manda un parere scritto, che deve concludersi entro il termine di 15 giorni.

 

“In ogni caso” (questa è l’espressione del ministero dei beni culturali) se la soprintendenza non rende il suo parere entro il termine dei 60 giorni, l’amministrazione comunale non è tenuta ad attenderlo oltre, e ha l’obbligo decisionale sulla domanda di autorizzazione paesaggistica.

 

Volendo riassumere e quantificare in termini di tempistica, tale procedura in vigore da gennaio 2010 avrà come decorso fisiologico (se positivo) circa giorni 105 che nell’eventualità si debba ricorrere alla conferenza di servizi, o ancora al non ricevimento del parere da parte della soprintendenza  potrebbero arrivare a 120.

 

Come dire, tra le tante misure anticrisi , e i provvedimenti legislativi in “cantiere” in questo periodo a favore e sostegno dell’edilizia privata (vedi piano casa, vedi leggi regionali) ,non si è ancora pensato che il vero grande tallone d’achille nel sistema italiano è rappresentato dalle burocrazie, che ancora oggi con questa (non ultima)delega alle soprintendenze, in concomitanza con se pur esatti provvedimenti legislativi vengono a manifestarsi

 

Geom .Angelo Deodati

 

Iscritto all’albo dei Geometri della provincia di Frosinone al n°  1362

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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